Il cittadino straniero che ha la propria dimora abituale nel Comune di Cormòns, deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente, per sè e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Chi trasferisce la residenza dall'estero deve provare al momento della dichiarazione la propria indentità mediante esibizione del passaporto o altro documento equipollente.
In caso di iscrizione di cittadini stranieri provenienti dall'estero e quindi non ancora iscritti in anagrafe e con permesso di soggiorno scaduto ed in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, potranno essere iscritti in anagrafe con l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo e della fotocopia del permesso di soggiorno scaduto (Direttiva Ministero dell'Interno 5/8/2006), purchè la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
In caso di iscrizione nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno subordinato (Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 02/04/2007), oltre al passaporto e agli altri domumenti attestanti gli status personali, l'iscrizione è subordinata all'esibizione:
In caso di iscrizione per ricongiungimento familiare (circolare n. 43 del 02/08/2007), oltre al passaporto ed agli altri documenti attestanti status personali, dovrà essere esibita la seguente documentazio:
I discendenti di avo italiano che intendano avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" ai fini dell'iscrizione anagrafica devono presentare oltre al passaporto o titolo equipollente in corso di validità, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno:
E' necessario ricordare che il timbro o la copia di presenza costituiscono il regolare soggiorno per i primi 3 mesi dall'ingresso o per il minore tempo previsto nel visto.
Scaduti i primi 90 giorni sarà necessario richiedere il premesso di soggiorno.
Il cittadino straniero non decade dall'iscrizione anagrafica nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune il cittadino straniero presenta il permesso/carta di soggiorno o la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione nei tempi e nelle formalità previste della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e la copia del permesso di soggiorno scaduto.
Anche per i noeonati stranieri l'iscrizione in anagrafe si effettua per nascita. Il neonato sarà iscritto:
L'unico caso in cui il nato non viene iscritto in anagrafe è quello della nascita occasionale in Italia da genitori stranieri o comunque da genitori dei quali nessuno sia iscritto in anagrafe.
Il permesso di soggiorno è il documento che autorizza il cittadino straniero a soggiornare in Italia. Deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
La regolarità del soggiorno è la condizione fondamentale per l'applicazione della disciplina anagrafica agli stranieri alle medesime condizioni degli italiani.
Il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno non è necessario per soggiorni di breve durata fino a 3 mesi. In base alla legge 68/2007 per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non supera i 3 mesi.
In tal caso lo straniero dichiara la sua presenza: