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ESERCIZI PUBBLICI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto di tali prodotti  nei locali dell’esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio, anche quando effettuate con distributori automatici.

 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività' di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

Gli esercizi possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio.

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto a comunicazione  al Comune competente per territorio.

E' soggetto alla denuncia di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

  • negli esercizi di  intrattenimento e svago svolta in maniera prevalente;
  • negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
  • nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  • nel domicilio del consumatore;
  • nelle attività svolte in forma temporanea;
  • nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
  • all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;
  • nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge; qualora i circoli privati non aderiscano ai predetti organismi, trova applicazione il regime di cui al comma

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività' di vendita e' subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

ORARI

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti dai titolari nell'ambito della fascia oraria compresa fra le ore cinque e le ore tre del giorno successivo, con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente.

Per gli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), (esercizi di intrattenimento e svago) la fascia oraria di apertura e' fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo; nell'ambito di questa fascia oraria ai titolari e' consentito scegliere un orario di apertura non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali.

Per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente all'attività' di svago e intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività' di intrattenimento e svago.

 Il titolare può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana.

 La chiusura temporanea dell'esercizio per più di trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune con almeno dieci giorni di anticipo.

PERMANENZA DELLA CLIENTELA

I clienti non possono accedere all'esercizio di somministrazione fuori dell'orario di apertura. Il titolare può tuttavia consentire loro di trattenersi nei locali fino a un massimo di un'ora dopo la chiusura.

PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalita' facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 83 L.R. 5 dicembre 2005, n. 29

1. Chiunque eserciti l'attività' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione o la comunicazione di cui all'articolo 70, oppure quando sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione o la sospensione dell'attività', e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonche' alla chiusura dell'esercizio.

2. Ogni violazione delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 74, e di quelle in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 78, e' punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

4. L'autorizzazione e' revocata nei casi in cui:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;

b) il titolare dell'autorizzazione non sia piu' in possesso dei requisiti prescritti;

c) vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformita' alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all'esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca e' preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attivita' per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attivita' e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività', l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

5. La proroga di cui al comma 4, lettere a), c) e d), non e' concessa in caso di mancata presentazione delle richieste concernenti le autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie e le concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a trenta giorni.

7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LR 05.12.2005, n°29 e successive modificazioni

D.L. 223/2006 convertito con modifiche nella Legge 248/2006

Art. 86 del TULPS, approvato con il R.D. 18.06.1931, n°773

DOCUMENTI E MODULI

Allegato Descrizion Dimension

PE - DOMANDArilascioNUOVAaperturaLR 29-2005

319 K

DIA subingresso

159 K

MODIFICAsocietariaCOMUNICAZIONE

34 K

DIA alcolici e superalcolici

78 K

MODIFICAsocietariaCOMUNICAZIONE

34 K

COMUNICAprosec-rinnovoAFFITTOazienda

79 K

COMUNICAsospensioneOLTRE30gg

55 K

COMUNICAZIONE tipologia SOMMINISTRAZIONE

63 K

COMUNICAZIONEcessazioneATTIVITA

54 K

DIAtemporaneaRIUNIONIstraord.art.71

80 K

ADEMPIMENTI IGIENICO - SANITARI

Allegato Descrizion Dimension

Notifica inizio impresa alimentare

75 K

Guida compilazione notifica mod1 mod2

79 K

Guida registrazione imprese alimentari

60 K