E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un’attività economica, organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all’art. 9 della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina Organica dell’artigianato”, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico – produttiva in modo preminente rispetto all’organizzazione dei fattori di produzione.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio delle attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali e statali.
Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura è istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato
L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia di sesso femminile, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato della vigente legge regionale e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i. (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Le attività di acconciatore e di estetista, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 05.12.2005, n. 29.
Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
L’attività di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione della cute mediante l’introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni.
Ai sensi dell’articolo 35 della vigente legge regionale 12/2002, l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all’accertamento dei requisiti di sicurezza e igienicosanitari dei locali e delle attrezzature, da parte dell’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
Le attività di tatuaggio e di piercing non sono eseguite sulla superficie del corpo e risultano estranee rispetto all’attività di estetista
Il disegno epidermico comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni; tale attività rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell’attività di estetista, di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 12/2002.
L’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consiste nell’apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali; tale attività non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell’attività di estetista.
Per attività di panificazione si intende l’attività svolta dall’impresa che provvede al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché dalle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
L.R. 22.04.2002, n. 12 e s.m.i.
D.P.R. 20.12.2002, n. 400/Pres;
Legge 02.04.2007, n. 40 di conversione del D.L. 31.01.2007, n. 7 (parrucchieri ed estetisti)
Legge 04.08.2006, n. 248 di conversione del D.L. n. 223/2006 (art. 4 panificazione)
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