Per commercio sulle aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da parte di operatori professionali, industriali, artigiani:
a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, che vengano dati in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio ha durata massima di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
e) nei mercati in forma precaria, sulla base della disponibilità di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
A Cormòns il mercato settimanale, gestito dall’ufficio commercio, si svolge ogni venerdì sulle aree pubbliche di piazzale Antonio Sfiligoi, via Cancelleria Vecchia e via Pescheria n. 7 (nei locali comunali adibiti a pescheria pubblica).
Con regolamento comunale sono stati istituiti n. 7 posteggi riservati ai produttori agricoli e n. 1 posteggio riservato al commercio equo e solidale.
La partecipazione al mercato del venerdì in qualità di precario è soggetta a presentazione di domanda per il rilascio dell’autorizzazione a partecipare al mercato settimanale in qualità di precario e ad essere inserito nell’elenco dei precari al fine di accedere alla graduatoria, da parte di operatori professionali in possesso di autorizzazione al commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sia di tip. A) (su posteggio mercatale dato in concessione decennale) sia di tipo B) (da esercitare in qualsiasi area purché in forma itinerante) rilasciata da un Comune del Friuli Venezia Giulia.
La richiesta di partecipazione come precario va presentata una sola volta e ritenuta valida per sempre, salvo la cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata partecipazione all’assegnazione dei posteggi vacanti per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi nell’anno solare.
Art. 81 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 29
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, ovvero senza i permessi di cui all'articolo 44, e' punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza autorizzazione anche l'attivita' esercitata durante il periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 6 e quella svolta fuori del territorio previsto dall'autorizzazione o in un posteggio diverso da quello assegnato;
b) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale o di somministrazione;
c) nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 6;
d) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, decada dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 49, commi 9 e 10;
e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4, sospenda l'attivita' per piu' di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Decreto Legislativo n. 114/1998;
Legge Regionale 05 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 327 del 11.04.2007.
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