VIDIMAZIONE REGISTRI VITIVINICOLI
Il Comune di Cormòns, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 22 novembre 1999, ha istituito il servizio di vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli di cui agli artt. 12 e 17 del Regolamento CEE n. 2238/93.
In tal modo l’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere le istanze provenienti da parte del mondo agricolo, agevolando gli operatori negli adempimenti riguardanti la vidimazione di alcuni registri riguardanti la produzione e commercializzazione vitivinicola.
L’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Conegliano ha concesso il nullaosta per l’attivazione di questo nuovo servizio, ponendo alcune condizioni e procedure di comportamento, che di seguito vengono riassunte allo scopo fornire agli operatori del settore le principali informazioni per poter accedere al servizio.
Registri che possono essere vidimati anche presso gli Uffici del Comune di Cormòns:
· Possono richiedere la vidimazione soltanto le imprese che hanno già ottenuto l’attribuzione da parte dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del “codice alfanumerico” previsto dall’art. 1, comma 5°, lett. b) del Decreto interministeriale n. 768/1994 (codice ICQ che identifica la posizione dell’impresa nel sistema informativo di censimento dell’Ispettorato);
· I registri da vidimare devono riguardare stabilimenti o depositi autorizzati aventi sede a Cormòns nei quali sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
Il proprietario o fittavolo può vendere al minuto il vino dei propri fondi, purchè presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quali risulti:
Normativa di riferimento
Articolo 191 del Regolamento di esecuzione del TUPLS n°773/1931, approvato con R.D. 06.05.1940, n°635.
Cosa devo fare?
Presentare apposita comunicazione preventiva al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti di legge.
Il Comune , riconosciuta la sussistenza delle condizioni dichiarate, prende atto della dichiarazione, rilasciando apposita ricevuta nella quale viene fissato il termine consentito per la vendita ed eventuali altre prescrizioni.
Vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte ai sensi del DM delle politiche agricole e forestali del 31.07.2003 (Modalità di attuazione della Legge 30.05.2003, n°119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Vidimazione dei registri di carico e scarico per la produzione e la commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (ai sensi dell'art. 5 deL D.M. delle politiche agricole e forestali del 26 aprile 2002 (disposizioni applicative dell'art. 12. del DPR 9 febbraio 2001, n°187)