Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.
Sono trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Modulistica
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Lotterie, tombole, pesche di beneficenza, banchi di beneficenza, ovvero manifestazioni di sorte locali, interessano in modo particolare il mondo dell'associazionismo, rappresentando una tipica fonte di reperimento fondi.
Non si tratta quindi, propriamente, di attività produttive, ne' sono svolte da imprenditori, ma è comunque opportuno che, essendo assimilate ad attività di intrattenimento o spettacolo, vengano coordinate dallo Sportello unico.
La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione (SCIA) da indirizzare almeno 30 giorni prima dell’evento all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato, al Prefetto ed al Sindaco (o meglio, al SUAP) del Comune in cui viene effettuata l’estrazione; decorsi 30 giorni senza che l’Ispettorato adotti un provvedimento espresso, il nulla-osta all’effettuazione della manifestazione si intende rilasciato.
Si riportano le principali disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, in particolare l'art. 13.
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonchè ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Per le manifestazioni di sorte locale è prevista la figura di un incaricato del Sindaco, il cui nominativo viene proposto dal responsabile della manifestazione.
L’incaricato del Sindaco presiede la regolarità delle operazioni e in sua presenza ne viene redatto processo verbale.
Copia del processo verbale delle operazione è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Modulistica
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Il D.M. 18 maggio 2007, recentemente modificato con D.M. 13 dicembre 2012, definisce:
L'elenco completo delle attrazioni è contenuto nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, che le classifica in 6 sezioni:
Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni; (include anche giochi gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico)
Sezione II - Balli a palchetto o balere;
Sezione III - Teatri viaggianti (include anche i teatrini di burattini o marionette)
Sezione IV - Circhi equestri;
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05)
Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 ; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc.
Tutte le strutture ed attrezzature che compongono le attrazioni devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità degli operatori, ma anche del pubblico che ne fa uso.
Modulistica
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L’art. 80 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza (n.d.r.= il Comune) non può concedere la licenza (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
La c.d. "agibilità" si può riferire:
Nell'originario sistema del TULPS, risalente al 1934, la commissione tecnica interviene sistematicamente con due azioni:
indipendentemente da quante persone possano accedere al luogo o al locale di pubblico spettacolo.
In una visione più moderna, l'art . 80 TULPS deve essere interpretato nel senso che il parere della commissione sul progetto, il provvedimento comunale di agibilità e le verifiche della commissione ad opera realizzata servono solo per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.
Modulistica
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L’art. 80 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza (n.d.r.= il Comune) non può concedere la licenza (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
La c.d. "agibilità" si può riferire:
Nell'originario sistema del TULPS, risalente al 1934, la commissione tecnica interviene sistematicamente con due azioni:
indipendentemente da quante persone possano accedere al luogo o al locale di pubblico spettacolo.
In una visione più moderna, l'art . 80 TULPS deve essere interpretato nel senso che il parere della commissione sul progetto, il provvedimento comunale di agibilità e le verifiche della commissione ad opera realizzata servono solo per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.
Il concetto di "capienza" dei locali/luoghi deputati a trattenimenti e spettacoli è stato esplicitato dal Ministero dell'Interno, con risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002:
Lo stesso Ministero dell'Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha compiuto un significativo passo avanti nell'interpretazione dell'art. 80 TULPS chiarendo che, nel limite di capienza di 200 persone, le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214).
Nella nostra Regione si è compiuto un ulteriore passo avanti, ritenendo che anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata, sia sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato.
La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perchè il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.
Modulistica
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