Con il D.L. 132/2014 è stato introdotto il nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita da avvocato. Si tratta di un accordo sottoscritto dalle parti in lite mediante il quale le stesse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risovere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Nel momento in cui i coniugi maturano la volontà di separarsi, far cessare gli effetti civili del loro matrimonio o scioglierlo gli stessi possono conferire l'incarico ad un avvocato per parte. Gli avvocati redigeranno un accordo che sancisca e regolamenti la separazione od il divorzio, accordo che dovrà essere sottoscritto dai coniugi stessi.
Se la coppia non ha figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave si sensi dell'art. 3 L. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che accerta le condizioni ed i requisiti di legge e se non ravvisa irregolarità emette un nulla osta che consente all'avvocato di proseguire.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, ovvero non economicamente autosuffienti, l'accrodo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica che se ritiene che l'accordo risponda agli interessei dei figli lo autorizza, in caso contrario lo inoltra al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione della parti.
L'avvocato della parte è obbligato a trasmette entro il termine di 10 giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'rt. 5 D.L. 132/2014.
L'Ufficiale dello stato civile dovrà verificare:
L'accordo deve essere trasmesso entro 10 girni dalla sua stipula dall'avvocato all'Ufficiale dello stato civile competente. il mancato rispetto del termine di 10 giorni non inficia sulla validità dell'accordo ma determina una sanzione a carico dell'avvocato inadempiente (tra i 2000 ed i 10000 euro).
In caso di separazione la data dalla quale si calcolano i 12 od i 6 mesi (nel caso di separazione consensuale) per poter proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili è:
In base all'art. 12 D.L. 132/2014 i coniugi possono concludere, innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune:
un accordo di separazione personale, un accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio od un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'Ufficiale dello stato civile ricever da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (che non deve formare alcun accordo da registrare), la dichiarazione che vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili od ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Tale possibilità è esclusa in presenza di:
L'accordo previsto dall'art. 12 D.L. 132/2014 non deve contenere "patti di trasferimento patrimoniale". Va pertanto escluso dall'accordo innanzi all'Ufficaile dello stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale.
Nell'atto contenente le dichairazione delle due parti viene indicata una data non inferiore a 30 giorni in cui i coniugi dovranno comparire nuovamente per confermare l'accordo.
La mancata comparizione nella data fissata equivale a mancata conferma e non c'è possibilità di rinvio.
In caso di separazione la data dalla quale è possibile proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili viene calcolata dopo 12 o 6 mesi (in caso di separazione consensuale):
Per quanto riguarda la dichiarazione e la conseguente formazione dell'atto di stato civile si riceve su appuntamento dopo aver presentato il modello di richiesta di ammissione alla stipula dell'accordo.
Al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, il diritto fisso da corrispondere, presso lo sportello dei Servizi Demografici, ammonta a € 15,00 (Deliberazione Giuntale n. 159 del 26/11/2014).
modello di richiesta di ammissione alla stipulazione di accordo di separazione personale/divorzio