Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina, dopo l'identificazione mediante marcatura elettronica con microchip.
Alla registrazione si provvede:
All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento ed al detentore è addebitato il costo del microchip. Viene inoltre rilasciato il certificato di registrazione che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti.
L'operazione di identificazione e di registrazione alla Banca Dati Regionale è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purchè autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
I veterinari nell'esercizio dell'attività professionale accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione e qualora ne risulti sprovvisto ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimento di competenza e se autorizzati provvedono immediatamente all'identificazione ed alla registrazione alla Banca Dati Regionale.
I veterinari possono trasmettere il modello in allegato debitamente compilato o consegnarlo al detentore che provvederà a trasmetterlo all'Anagrafe canina.
Per la violazione di tali disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.